Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) «pianificazione territoriale»: la pianificazione di area vasta, che ne definisce l'assetto per quanto riguarda le componenti territoriali fondamentali;

          b) «pianificazione urbanistica»: la pianificazione funzionale e morfologica del territorio che disciplina le modalità d'uso e di trasformazione e comprende il piano strutturale, il piano operativo e la regolamentazione urbanistica ed edilizia;

          c) «piano di settore»: il piano di uno specifico settore funzionale con effetti sul territorio;

          d) «piano territoriale»: il documento che rappresenta l'esito del processo di pianificazione territoriale;

          e) «piano strutturale»: il piano urbanistico con il quale vengono operate le scelte fondamentali di programmazione dell'assetto del territorio di un comune o di più comuni in coordinamento fra loro;

          f) «piano operativo»: il piano urbanistico con il quale vengono attuate le previsioni del piano strutturale, con effetti conformativi del regime dei suoli;

          g) «dotazioni territoriali»: la misura adeguata del complesso delle attrezzature, infrastrutture e reti di cui deve essere dotato un ambito territoriale;

          h) «rinnovo urbano»: l'insieme coordinato di interventi di conservazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di singoli edifici o di intere parti di insediamenti urbani, finalizzato alla rigenerazione, riqualificazione, riabilitazione, nonché all'adeguamento dell'estetica urbana.

 

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